Con l’emanazione del d.lgs. 231 del 2001 è stato superato il principio che escludeva la responsabilità penale delle imprese. Ogni impresa, dunque, può essere chiamata a rispondere per una serie di reati commessi, nell’interesse dell’impresa stessa, da commessi da:
- persone che rivestono ruoli di rappresentanza, gestione e amministrazione;
- entità organizzative autonome;
- persone soggette alla direzione e vigilanza, come i dipendenti.
Le tipologie di reato prese in considerazione dalla normativa sono molto varie e coprono tutte le aree di attività di una impresa; vi rientrano:
- i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro;
- i reati tributari;
- i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i reati societari;
- i delitti contro la personalità individuale;
- i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico;
- i reati transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio);
- gli illeciti ambientali;
- i reati di criminalità informatica;
- le manipolazioni del mercato e abuso di informazioni privilegiate.
Per diminuire il rischio di illeciti e la conseguente responsabilità penale dell’impresa, il d.lgs. 231/01 prevede l’adozione un sistema di prevenzione stabilito dall’azienda, con cui si indirizzano i comportamenti di ogni membro al rispetto delle norme attinenti alla responsabilità d’impresa, noto come Modello 231.
E’ bene chiarire che non si tratta di un modello obbligatorio, in quanto non è imposto dalla normativa, ma certamente consigliato, essendo volto a prevenire la commissione degli illeciti o a escludere/limitare la responsabilità penale dell’impresa una volta che gli illeciti sono stati commessi.
Si pensi ad es. ai reati relativi alla mancata adozione di misure di prevenzione nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o ai reati tributari.
Inoltre, alcune legislazioni regionali richiedono l’adozione del Modello 231 come requisito preliminare per ottenere l’accreditamento in settori specifici o per partecipare a bandi pubblici
La normativa non prevede un modello universale, valevole cioè per ogni impresa. Ne consegue che ogni modello dovrà essere predisposto sulla base alle caratteristiche proprie di ogni impresa, in base alle attività che svolge, ai processi produttivi e agli interlocutori con cui interagisce e ai reati che (in astratto) potrebbero essere commessi nel suo interesse.
Affinché un Modello organizzativo sia elaborato, adottato ed aggiornato efficacemente, ogni impresa deve:
- effettuare la valutazione del rischio, per individuare, analizzare, misurare e trattare il rischio di commissione di illeciti nelle diverse aree di attività aziendale;
- implementare delle procedure specifiche, per gestire il rischio, prevenendo la messa in atto di condotte illecite nelle aree in cui il rischio di reato è più elevato;
- definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati, ovvero i principi etici, le risorse, le responsabilità e i flussi di informazione, che consentono di applicare e aggiornare le procedure di prevenzione e di rilevare, nel tempo, l’emergenza di nuove aree di rischio.